Oltre alla proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista fino al 31 dicembre 2013, l’articolo 16 prevede una detrazione fiscale dall’imposta lorda, nella misura del 50%, per le spese sostenute e documentate, che rientrano nel piano di ristrutturazione di un immobile, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, finalizzati ad arredare l’immobile.
Nello specifico rientrano gli elettrodomestici con una classe energetica non inferiore alla A+, fatta eccezioni per i forni che possono essere di classe A. Gli elettrodomestici che rientrano sono:
Lavatrici;
Lavastoviglie;
Lavasciuga;
Asciugatrici;
Frigoriferi;
Cappe;
Forni;
Congelatori;
Cantinette per il vino;
Piani cottura, a gas, elettrici ed ad induzione.
La normativa prevede che per la ristrutturazione si possa usufruire della detrazioni sull’ammontare di 96.000, 00 euro per la parte edile, alla quale si può aggiungere l’ulteriore importo di 10.000,00 euro, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, per il quale non è specificata una ripartizione.
L’ecobonus può essere utilizzato per su acquisti effettuati dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Al momento non è prevista nessun estensione del beneficio fiscale all’anno 2014, e non è possibile usufruire di detta detrazione nel caso si acquistino degli elettrodomestici senza che ci sia in atto una ristrutturazione di immobile.
La detrazione del 50% viene ripartita in 10 rate di uguale importo sull’irpef ad ogni dichiarazione dei redditi annuale per 10 anni. Pertanto effettuando una spesa di 10.000,00 euro si potranno detrarre 5.000,00 euro, ovvero 500,00 euro all’anno per 10 anni, sempre che l’imposta sia uguale o superiore a tale importo, altrimenti si potrà detrarre il limite inferiore della propria imposta. Ad esempio se l’irpef da pagare per l’anno in questione è di 400,00 euro, la parte residua della quota detraibile, ovvero 100,00 euro non può essere recuperata ne richiesto un rimborso.
Possono usufruire della detrazione i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali e personali di godimento degli immobili. Allo stesso modo a diritto all’agevolazione il familiare convivente del possessore dell’immobile, a patto che sostenga direttamente le spese.
Per usufruire della detrazione fiscale, bisogna attenersi a quanto previsto dall’art. 16-bis del DPR 917/1986 TUIR, come introdotto con il D.L. 201/2011.
Requisito fondamentale per usufruire della detrazione è la modalità di pagamento, che deve avvenire con bonifici bancario o postali, sui quali deve essere obbligatoriamente indicato: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva/codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico. Inoltre i pagamenti possono essere effettuati con carta di credito o carte di debito, la data del pagamento sarà in questo caso individuata dal giorno di utilizzo della carta evidenziata dalla ricevuta telematica dell'avvenuta transazione. Nulla implica invece la data in cui la cifra verrà addebitata sul conto corrente del titolare della carta. Non sono invece ammessi pagamenti in contanti, assegni ed altro.
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